Incentivare gli interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci: è l'obiettivo di un nuovo bando della Regione, che anche nel 2019 ha notificato la misura di Aiuto di Stato all’Unione Europea e ha ottenuto la relativa autorizzazione. 

L'art. 10 della L.R. 10 Dicembre 2019, N.30 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 (Legge di stabilità regionale 2020)” pubblicata sul BURERT n. 409 del 10 dicembre 2019, infatti, consente la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato e i servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo

Con questa azione la Regione si propone di riequilibrare il sistema di trasporto delle merci mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali, di incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima, nonché di ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

Possono essere destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea. 

Conformemente a quanto disposto nella delibera di Giunta regionale n. 1944/ 2019 di approvazione dello schema di bando attuativo della citata legge, pubblichiamo di seguito il relativo bando. Ciò al fine di consentire la più larga partecipazione dei soggetti interessati alla misura contributiva e organizzare i servizi aggiuntivi con le caratteristiche previste nel bando (quelli avviati a partire dal 1° gennaio 2020). 

Modulistica

Domande frequenti

  1. I moduli 3A e 3B consentono di esprimere 4 servizi. Nel caso si faccia richiesta per un numero di servizi superiore a 4 cosa occorre fare?
    In tal caso occorre che il richiedente invii più copie (ogni altri 4) dei relativi moduli.
  2. Perché nel bando è richiesto di allegare alla domanda gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario nel caso di imprese ferroviarie, considerato che queste non compaiono tra i soggetti legittimati a presentare la domanda?
    Per puro errore materiale, nel bando, al punto 6.2 “Allegati alla domanda” lett. b), sono stati inutilmente richiesti gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario. Si segnala che non essendo ammessa, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R. 30/2019, la partecipazione delle Imprese ferroviarie non è necessario indicare gli estremi della citata licenza ministeriale.
  3. Le imprese ferroviarie rientrano tra i Soggetti economici ammessi a contributo del bando?
    L’articolo 10 comma 5 della LR.30/2019, nel prevedere che siano destinatarie dei contributi “le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa (…)”, non ammette tra queste le imprese ferroviarie.
    A riprova di ciò, si segnala che l’art.10 comma 4 della stessa Legge, nel definire cosa si intende per Impresa Logistica, Operatori del trasporto Multimodale (MTO) e Impresa Armatrice (che sono poi gli stessi destinatari dei contributi), porta alla conseguente esclusione delle Imprese ferroviarie fra i destinatari dei contributi, non rientrando le stesse nelle definizioni sopra citate. Ciò in quanto la definizione di Impresa ferroviaria a livello europeo, si riferisce a qualsiasi impresa la cui attività principale è rappresentata dalla fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione.
    La scelta della Regione Emilia-Romagna, che è stata oggetto di autorizzazione da parte dell’UE con la relativa decisione favorevole, è stata quella di non prevedere tra i destinatari le Imprese ferroviarie, ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, tenendo conto che in base alle  “Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie” (2008/C 184/07)”,  la Commissione nel valutare la compatibilità dell’aiuto ed autorizzarlo  verifica che l'aiuto stesso corrisposto dai poteri pubblici non determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.
    Si segnala che sempre in base alle stesse Linee Guida, la concessione di aiuti pubblici al settore ferroviario potrebbe essere oggetto di autorizzazione “quando contribuisca alla realizzazione di un mercato europeo integrato, aperto alla concorrenza e interoperabile, nonché agli obiettivi comunitari di mobilità sostenibile”. Infine, in base alle stesse “Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie” (2008/C 184/07)”, l’Europa ha chiarito che “quando il beneficiario dell'aiuto è un'impresa ferroviaria, è necessario dimostrare che l'aiuto abbia un reale effetto incentivante ai fini del trasferimento modale verso la ferrovia. In linea di principio ciò significa che l'aiuto deve ripercuotersi sul prezzo pagato dal passeggero o dal caricatore, poiché sono questi i soggetti che devono operare una scelta tra la rotaia e modi di trasporto più inquinanti come il trasporto stradale”, prevedendo al contempo che qualora il beneficiario fosse un’Impresa ferroviaria, la contribuzione pubblica dovrebbe essere ridotta di una percentuale pari al 30%.
    Detto ciò, si precisa, con particolare riferimento al motivo per il quale nel bando è richiesto di allegare alla domanda gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario nel caso di imprese ferroviarie, che per puro errore materiale, nel bando, al punto 6.2 “Allegati alla domanda” lett. b), sono stati inutilmente richiesti gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario. Si segnala che non essendo ammessa, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R. 30/2019, la partecipazione delle Imprese ferroviarie non è necessario indicare gli estremi della citata licenza ministeriale.
    Essendo stata data, all’art. 10  comma 2 lett. i) della LR 30/19,  la  definizione di  MTO quali “persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto” se un’impresa opera sia come MTO che come impresa ferroviaria, potrà presentare domanda in qualità di MTO  dichiarando che non effettuerà  la trazione ferroviaria. Stesso discorso nel caso in cui un’impresa operi sia come impresa ferroviaria che come impresa logistica, in tal caso presenterà domanda in qualità di impresa logistica, senza operare la trazione ferroviaria.
    Anche l’impresa armatrice, qualora richieda il contributo per la realizzazione del servizio ferroviario e non per la realizzazione del servizio fluviale o fluviomarittimo per il quale è stata indicata fra i destinatari dei contributi, non potrà ricevere il contributo se effettua la trazione ferroviaria.
  4. L’incentivo che un’azienda percepisce deve essere ribaltato ai clienti che commissionano il trasporto? Se sì, in che percentuale?
    Il ribaltamento del contributo regionale ai clienti finali non è esplicitamente previso dal Bando. Tuttavia, essendo la diminuzione del costo del trasporto ferroviario uno degli obiettivi regionali, se l’intenzione di ribaltamento è dichiarata nella domanda, potrà essere oggetto di valutazione positiva conformemente a quanto prevede il punto 8.1 lettera b) del Bando. Dovrà in questo caso esserne data dimostrazione in sede di rendicontazione.
  5. L’incentivo statale (Ferrobonus) qualora fosse stato percepito, deve essere indicato come aiuto di stato ricevuto?
    Si, il Ferrobonus è da indicare tra gli Aiuti di Stato ricevuti.
  6. In riferimento alla documentazione da presentare ed in particolare per le Autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., si chiede se in sostituzione delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella società di capitali, può essere trasmessa l’iscrizione alla “white list” rilasciata dalla competente Prefettura.
    Relativamente alla autocertificazione di cui all’art. 89 D.lgs 159/2011 contenuta nell’Allegato 4, si conferma la possibilità di trasmettere l’iscrizione alla “white list” rilasciata dalla competente Prefettura in sostituzione  della dichiarazione resa da tutti i soggetti della Società  di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

  7. A pagina 41 del bando si riporta tra parentesi “(Comunicazione antimafia per contributi inferiori a € 150.000,00)”, ma nelle pagine a seguire vi è il modello sia per i contributi inferiori che superiori a tale limite; l’antimafia per tutti i soggetti indicati nella pagina 41 deve quindi essere presentata anche per richieste di contributo “superiori” a 150.000? Nel caso di società X controllata al 90% da Y, che a sua volta è controllata al 100% da Z, serve ripercorrere l’intera catena presentando l’antimafia per tutti i soggetti richiesti per le 3 società?

    Per poter acquisire l’informazione antimafia, nel caso di richieste di contributi superiori a complessivi 150.000 euro, è necessario allegare la seguente documentazione:
    a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, mediante la compilazione del relativo  modulo contenuto a pag da 37 a 40 del bando, con l’ indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/201(indicati a pag. 41 del bando)
    b) dichiarazione sostitutiva, mediante la compilazione del relativo modulo contenuto a pag. da 42 a 43 del bando,  redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (indicati a pag. 41 del bando) e riferita ai loro familiari conviventi. Tale dichiarazione va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 indicati a pag. 41 del bando
    c) dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ ipotesi prevista dall’ art. 85, comma 2,  lett. c) del D.lgs 159/2011, in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro. A tal proposito si evidenzia che per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa alle quote o azioni della società interessata
    Si segnala inoltre che nella dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3 (se il socio di maggioranza è una persona giuridica) devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e  del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi. Si ritiene pertanto che nel caso da Lei prospettato di società X controllata al 90% da Y, che a sua volta è controllata al 100% da Z le verifiche vadano effettuate sulle società X e Y e non anche estese a Z.

    1. Per anno solare si intendono i periodi 01/01/2020-31/12/2020 e così via per il 2021-2022?
      Si conferma che per anno solare si intendono i periodi 01/01/2020-31/12/2020 e così via per il 2021-2022
    2. In caso di mancata realizzazione del servizio di trasporto aggiuntivo nei termini previsti dal bando, l’unica conseguenza è il mancato percepimento del contributo, senza alcuna penalità aggiuntiva?

      Si conferma che in caso di mancata realizzazione del servizio di trasporto aggiuntivo nei termini previsti dal bando, la conseguenza è la revoca del contributo.

    3. E’ possibile partecipare al Bando presentando domanda entro il 21/02/2020 anche se il servizio di trasporto intermodale non partirà nel 2020, ma ipoteticamente nel 2021? Cosa accade se, presentata la domanda al Bando, per qualche cavillo società e cliente non riuscissero ad avviare il progetto nemmeno nel 2021?

      Si evidenzia che in base alle disposizioni contenute nel bando l’avvio del servizio ammesso a contributo deve avvenire, pena la revoca del contributo assegnato, entro tre mesi dalla pubblicazione delle graduatoria, la quale dovrà essere  approvata e resa pubblica sul sito della Regione Emilia-Romagna entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande (quindi al massimo entro giugno 2020).  Si riporta a tal proposito l’art 4.2 del Bando “Durata e avvio dei servizi aggiuntivi” che testualmente recita : L’effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l’invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato.  L’annualità di contribuzione di ciascuno dei servizi incentivati corrisponde all’anno solare.

      Possono essere ammessi a contributo, nel rispetto di cui al punto 4.1 del presente bando, i servizi avviati a partire dal 01/01/2020, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 comma 10 della legge stessa e nella delibera di giunta regionale di approvazione del presente bando.

      Per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto il contributo per la durata minima di un anno fino ad un massimo di 3 anni.

      I servizi ferroviari ammessi a contribuzione dovranno essere mantenuti attivi per i 2 anni successivi la conclusione del periodo di incentivazione richiesto, almeno nel rispetto dei requisiti minimi previsti al punto 4.1 del presente bando”, evidenziando che in base a quanto previsto al punto 4.1. “per il primo anno di contribuzione, nel caso in cui il nuovo servizio venisse avviato in data successiva al 1 gennaio 2020, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto potrà essere riparametrato a 22 treni all’anno oppure almeno 15.000 tonnellate di merce all’anno trasportate, e ciò in considerazione della presumibile data di approvazione della graduatoria, fino alla quale non vi è certezza di essere stati ammessi alla contribuzione

      Si evidenzia che seppur il bando prevede 120 gg dalla scadenza della presentazione delle domande  per  la pubblicazione della graduatoria, è presumibile che la stessa venga pubblicata entro il mese di maggio , quindi è possibile partecipare al bando avendo l’obiettivo di far partire il servizio oggetto di contribuzione al massimo entro luglio-agosto 2020.