Contributi ai Comuni e alle loro Unioni per interventi di ripristino o consolidamento di ponti

Stato
In corso
Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Chi può fare domanda
  • Enti pubblici
Data di pubblicazione 02/03/2023
Scadenza termini partecipazione 02/05/2023 13:00

In applicazione dell’art. 10 “Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale” della L.R. n. 24 del 27 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni e alle loro Unioni per la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti situati sulla rete viaria comunale, secondo criteri, modalità e procedure definite dalla Giunta.

Gli obiettivi

L’assegnazione dei contributi si pone come obiettivi:

  • favorire la messa in sicurezza delle infrastrutture che presentano maggiore grado di ammaloramento, con particolare riguardo per quelli appartenenti a comuni montani o parzialmente montani;
  • favorire il finanziamento delle opere in relazione alla strategicità dei ponti, dando priorità agli interventi che assicurano il collegamento con i maggiori centri di interesse (es. scuole, ospedali, servizi) tenendo conto dei percorsi alternativi.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda, quali soggetti beneficiari, i Comuni e le Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna.

Nel caso in cui l’oggetto dell’intervento riguardi un ponte collocato sul sedime di due o più enti, è ammissibile la presentazione di un’unica richiesta di contributo per un solo beneficiario riguardante l’intero intervento di ripristino o consolidamento, a condizione che l’ente richiedente, al momento della concessione del contributo, presenti apposito accordo sottoscritto e che disciplini le modalità di attuazione dell’intervento e gli impegni di ciascuna parte.

Termini di presentazione

La richiesta di contributo deve essere avanzata, a pena di inammissibilità, mediante la presentazione della domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante dell’Ente o dal Responsabile del procedimento e redatta utilizzando il Modello A e i due Allegati A1 e A2 (in questa pagina, alla voce "Documentazione e modulistica".

Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 2 maggio 2023, all'indirizzo PEC:

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere riportata la dicitura: “CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE LORO UNIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO O CONSOLIDAMENTO DI PONTI INSISTENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE”.

Documentazione e modulistica

Precisazione: E’ consentito per ciascun ente presentare più richieste di contributo relative a interventi di ripristino o consolidamento diversi, fermo restando, al fine di garantire uniformità nella distribuzione delle risorse sul territorio regionale, il tetto massimo pari ad € 2.500.000,00, quale somma complessiva richiedibile da ciascun ente.
Sullo stesso intervento è, invece, possibile presentare un’unica domanda e quindi nel caso in cui il manufatto insista sul sedime di enti diversi, occorrerà presentare apposito accordo disciplinante le modalità di attuazione dell’intervento e gli impegni di ciascuna parte.

Faq - Domande frequenti

1) Un singolo Ente locale può presentare solamente una richiesta di contributo per un singolo intervento di ripristino o consolidamento di un ponte, oppure può presentare più richieste di contributo relativi a diversi interventi di ripristino o consolidamento di ponti finalizzati alla loro messa in sicurezza?

Risposta

Si specifica che è consentito presentare più richieste di contributo relative a interventi di ripristino o consolidamento diversi, essendo l’obbligo di unicità della domanda riferita solo allo stesso intervento.

In tale ultimo caso, come indicato nei criteri, la richiesta deve essere unica per singolo intervento e quindi nel caso in cui il manufatto insista sul sedime di enti diversi, un solo Ente può presentare richiesta di contributo, dietro presentazione di apposito accordo disciplinante le modalità di attuazione dell’intervento e gli impegni di ciascuna parte.

2) Un singolo richiedente può fare una unica domanda per due interventi (due ponti)?

Risposta

Un singolo richiedente può presentare più richieste di contributo relative a interventi di ripristino o consolidamento diversi. Le domande saranno quindi due, dovendo per ciascun intervento essere compilati i campi di cui al modello A, Allegati A1 ed A2 (vedi sopra, area "Documentazione e modulistica). 

3) Un singolo Comune quale spesa massima può presentare per l'intervento di ripristino previsto? 

Risposta

La deliberazione di Giunta regionale n. 273/23 (vedi sopra, area "Documentazione e modulistica) ha stabilito, quale tetto massimo del contributo concedibile, l’ammontare di € 2.500.000,00, pari al 50% delle risorse regionali disponibili.  Tale tetto massimo, come anche precisato al paragrafo 2 dei criteri pubblicati, essendo stato posto al fine di garantire uniformità nella distribuzione delle risorse sul territorio regionale, deve quindi intendersi riferito alla somma complessiva che ciascun richiedente potrà richiedere per il totale delle domande presentate. Potrà quindi essere presentata anche più di una richiesta fermo restando il rispetto del tetto massimo totale.

Si evidenzia inoltre che il contributo ammesso, qualora l’intervento proposto rientri in graduatoria collocandosi in fondo alla stessa, non potrà comunque superare il limite della concorrenza delle risorse regionali complessivamente disponibili. Pertanto, come precisato al paragrafo 5.1. dei criteri (Ammissione al contributo con compartecipazione finanziaria) qualora una proposta ammessa in graduatoria non possa ottenere la copertura del contributo richiesto per esaurimento dei fondi regionali, il richiedente dovrà comunicare entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria l’accettazione del contributo con la compartecipazione finanziaria, mediante l’integrazione della quota mancante, o la rinuncia al contributo stesso, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

4) Il PTFE deve essere approvato entro la data del 02/05/2023 oppure entro il 28/09/2023?

Risposta

Il PTFE non deve essere approvato, ma deve essere semplicemente allegato alla richiesta presentata entro il 02/05/2023.

5) La copertura finanziaria deve essere garantita in fase di candidatura o dopo aver avuto accesso alla graduatoria?

Risposta

La copertura finanziaria non deve necessariamente essere garantita in fase di candidatura ma solo in caso accesso alla graduatoria. 

6) Nel caso di approvazione del PFTE entro la data del 02/05/2023, può essere un'approvazione in linea tecnica?

Risposta

Non è quindi richiesta alcuna approvazione neanche in linea tecnica del progetto entro la data del 02/05/2023. 

7) Il CUP del progetto deve essere preso in fase di domanda o entro il 28/09/2023?

Risposta

Il CUP del progetto deve essere acquisito entro il 28/09/2023, ed entro la stessa data, in caso di ammissione a contributo, dovranno essere trasmessi alla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), con l’indicazione della copertura finanziaria del progetto e con l’approvazione del cronoprogramma di esigibilità della spesa, conformemente a quanto previsto al paragrafo 6 del criteri.


Per eventuali richieste di informazioni, scrivere a Viabilita@Regione.Emilia-Romagna.it

Materia: Mobilità e trasporti

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ultima modifica 2023-07-28T10:59:50+02:00
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