Aeroporti in Emilia-Romagna - Il contesto
L'assetto costituzionale, il ruolo di coordinamento della Regione e gli aeroporti sul territorio
L’articolo 117 della Costituzione attribuisce la materia degli aeroporti civili alla competenza normativa concorrente delle Regioni che tuttavia, a oggi, non hanno ancora dato contenuto pratico a queste nuove funzioni. Questo problema è stato risolto dalla giurisprudenza costituzionale sulla base del principio di leale collaborazione: gli interessi in gioco si compongono nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.
L’assetto istituzionale degli aeroporti commerciali è stato fortemente influenzato dall’istituzione nel 1997 di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) a cui sono affidati, in qualità di ente statale sotto il controllo del Ministero delle infrastrutture, compiti di programmazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali.
La normativa prevede la necessaria partecipazione societaria degli Enti locali e delle Camere di Commercio, e quella eventuale della Regione, con possibilità di apertura ai privati, mediante procedure a evidenza pubblica, anche in percentuale di maggioranza.
In questo quadro la Regione svolge un ruolo di coordinamento a sostegno della crescita del traffico aereo regionale, cercando di promuovere attivamente ogni possibile cooperazione tra gli scali regionali, evitando una competizione dannosa sul territorio e fra i territori.
Il sistema aeroportuale regionale è costituito dai quattro aeroporti principali di Bologna, Forlì, Parma e Rimini, a cui si aggiungono le infrastrutture legate all’aeroportualità minore.
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