Ferrovie in Emilia Romagna - Il contesto
Le funzioni della Regione
La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 30 del 1998 (modificata dalla legge regionale n. 20 del 2011), ha dato avvio all’attuazione delle deleghe previste dal decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di ferrovie di interesse regionale. Queste norme hanno portato negli anni successivi al trasferimento dallo Stato alla Regione delle linee ferroviarie in concessione o in ex gestione commissariale governativa (e dei treni utilizzati per erogare i servizi su queste stesse linee) e all’attribuzione dei servizi ferroviari di propria competenza svolti anche sulla rete nazionale.
In particolare, in materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico, escluse le funzioni di sicurezza rimaste di competenza statale. La Regione inoltre persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l’integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, e anche con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
La Regione Emilia-Romagna è impegnata direttamente nelle attività di mantenimento dell’efficienza e di potenziamento delle linee ferroviarie regionali e del materiale rotabile, oltre che nel miglioramento delle condizioni di sicurezza, finanziando il settore ferroviario con risorse sia proprie sia trasferite dallo Stato.
Con la legge regionale n. 20 del 2011 la Regione ha modificato la legge quadro sul trasporto pubblico (L.R. 30/98) prevedendo gare di lungo periodo, allo scopo di favorire gli investimenti, di aprirsi alla liberalizzazione e di puntare al forte rinnovamento del parco veicolare per conferire maggiore qualità al sistema e ai servizi.
Rapporto di monitoraggio 2023: i dati sul settore ferroviario (PDF - 2.4 MB)