Trasporto merci, logistica urbana e Porto di Ravenna

Interventi per il trasporto ferroviario e fluvio marittimo delle merci: il bando 2014

Attuazione della Legge regionale 10/2014

Gli allegati in formato pdf, rtf (word) e xls (excel)

 

 Domande e risposte

1. Definizioni e requisiti

D.  Le scrivo per un chiarimento in merito alla definizione di cui all'articolo 2 - punto 1; comma f) della legge regionale n. 10 del 30/6/2014 - ovvero: per ''Impresa Logistica'' si intende......disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità...-.  In particolare mi riferisco alla attività di aziende che gestiscono, organizzano e commercializzano servizi di Trasporto Combinato Strada-Rotaia, .... tuttavia non sono proprietarie in esclusiva del locomotore.  ....  sarebbe utile avere un opportuno chiarimento su tale requisito.

R. La LR 10 all'art. 2 definisce come “impresa logistica : qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari”.

Per ”disposizione esclusiva dei mezzi” non si intende solo la proprietà, ma la possibilità di utilizzare senza limitazioni o vincoli mezzi utili ad una delle modalità di trasporto elencate.

Al fine dell'assegnazione del contributo è necessario per la Regione  avere la certezza, per l'attendibilità della domanda,  che l’impresa disponga in via esclusiva di uno o più mezzi (su ferro o su gomma) almeno per il periodo di contribuzione e di quello dei due anni successivi. La disponibilità dovrà quindi essere dimostrata, tramite contratti o altra documentazione che ne dimostri la titolarità. 

Per quanto riguarda il possesso della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario o l'iscrizione all'Albo autotrasportatori, si precisa che questi non sono tra i requisiti che le imprese debbono avere alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena di esclusione della domanda stessa.  Sono invece informazioni richieste nell'elenco dei documenti degli allegati al fine di far conoscere alla Regione se il richiedente è una società che fa autotrasporto o trazione ferroviaria. Non è quindi un requisito sostanziale.

 

2. Precisazioni sui mezzi e dubbi contrattuali; alcuni calcoli

D.  ...sono a richiedere alcuni chiarimenti in merito al bando. Li elenco di seguito:

  1. Dimostrazione del requisito di impresa logistica: assodato che ciò che rileva è la disponibilità senza vincoli di mezzi, a tal fine possono considerarsi i mezzi di movimentazione per l'esecuzione di operazioni di handling o l'esecuzione di manovre interne per la formazione del treno o movimentazione dei carri? La proprietà/disponibilità di un locotrattore Zephir, per trazione ferroviaria, credo non abbia dubbi in proposito, lo stesso si può dire per le gru gommate "reach stacker"? Sempre a tale fine è escluso che la proprietà/disponibilità di dotazioni (UTI) casse mobili/container assolva a tale requisito, o potrebbe essere considerata?
  1. Rispetto a contratti di noleggio/locazione dei mezzi di cui sopra, poichè questi generalmente vengono stipulati con durata annuale e poi rinegoziati alla luce delle condizioni di mercato, per dimostrare la disponibilità per almeno tutto il periodo di contribuzione e i due anni successivi (come indicato in vs. interpretazione)  può essere sufficiente una dichiarazione allegata da parte del richiedente di impegno ad estendere il contratto con il fornitore attuale (o a contrarne uno con nuovo fornitore), comunque  garantendo  la disponibilità dei mezzi per il periodo richiesto (durata del servizio ammissibile+2 anni successivi)?
  2. Rispetto al contributo massimo erogabile annualmente per soggetto richiedente, in caso di impresa ferroviaria, è corretto interpretare il punto 5 del bando "calcolo ed entità del contributo" come segue? Contributo massimo 0,008 euro*t/km, in caso di impresa ferroviaria il contributo si riduce del 30% ergo il contributo sarà 0,0056*t/km. L'impresa ferroviaria può comunque raggiungere il tetto massimo del contributo ammesso, pari a € 150.000. (ovviamente portando un numero di tonnellate superiori, rispetto a quelle sufficienti ad ottenere il contributo massimo per l'impresa logistica/armatoriale). E’ corretto?
  3. Relativamente al calcolo del bilanciamento, in caso di treno di ritorno caricato solo di UTI, funzionali alla gestione del flusso posso considerare il peso delle stesse? Es. peso netto treno andata ( merce+UTI) 1.300 ton, peso netto treno ritorno solo UTI 130 ton. In tabella andrei ad indicare come % di riempimento treni di ritorno 10%. Sempre sul punto, se il treno di ritorno è solo parzialmente carico di merce, vado a considerare anche il peso delle UTI vuote?

R. Rispondiamo di seguito ai quesiti:

1. l'interpretazione è corretta, cioè la disponibilità dei mezzi gommati per il carico/scarico dei treni o di locomotori per le manovre, assolve il requisito della 'disponibilità' dei mezzi per un'impresa logistica, mentre avere la disponibilià di Casse mobili o Container non è sufficiente perchè questi li consideriamo non 'mezzi' ma contenitori;

2. per noi va bene;

3. l'interpretazione è corretta; 

4. va bene, il peso delle UTI vuote si può sempre considerare come merce, anche nel caso di treni “mezzi carichi”.

 

3. Erogazione dei contributi; origine/destinazione

D.   

  • Relativamente al  "trasporto eccezionale" di cui all'art.2 lettera e) della legge. Si può intendere che il contributo di euro 2.500 possa essere erogato per ogni servizio fluvio/marittimo aggiuntivo indipendentemente dal fatto che l'impresa richiedente abbia movimentato le 10.000 ton aggiuntive per l'anno di riferimento?
  • Il servizio/trasporto deve avere sempre come O/D uno dei porti menzionati all'art. 6 lettera b) della legge?

R. si, l'interpretazione che diamo è che il contributo di € 2.500 possa essere erogato per ogni servizio aggiuntivo indipendentemente dalle ton aggiuntive annuali.

Il servizio fluviomarittimo deve avere sempre come O oppure come D uno dei porti menzionati nella legge.

 

4. Ancora sui mezzi; tipologie di imprese

D.  ...Chiedo delucidazioni in merito ai seguenti punti:

1) leggendo il bando non capisco se un’impresa di spedizioni sia ammessa alla richiesta del contributo.    Impresa di spedizioni, che quindi, in quanto tale, non sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori, e non abbia l’abilitazione al trasporto per conto terzi.

2) sul bollettino ufficiale al punto “f” che per “impresa logistica” si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale ( … ), disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari.

Non mi è chiaro a quale tipologia di equipment si faccia riferimento e, ad esempio, quale dei seguenti mezzi sia valido per l’ammissione al bando:

- noleggio di 

        - reach stacker 

        - container / casse mobil

        - semitrailer 

        - gru e pala gommata per lo scarico dei treni e movimentazione della merce nel terminal 

 

R. In merito ai suoi quesiti precisiamo che  l'iscrizione all'Albo autotrasportatori non è un requisito che le imprese debbono avere alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena di esclusione della domanda stessa.  E’ un'informazione richiesta nell'elenco dei documenti degli allegati al fine di far conoscere alla Regione se il richiedente è una società che fa autotrasporto. Non è quindi un requisito sostanziale.

Per quanto riguarda la disponibilità esclusiva dei mezzi, precisiamo i mezzi gommati per il carico/scarico dei treni assolvono il requisito della 'disponibilità', mentre la disponibilià di Casse mobili o Container non è sufficiente perchè questi non li consideriamo  'mezzi' ma contenitori. Quindi nell'elenco che lei ci sottopone  il punto 2, cioè   container / casse mobil  non è valido per l'ammissione al bando.

 

5. Compilazione della modulistica

D. Abbiamo bisogno di un chiarimento riguardante la compilazione dell'allegato 2A:
nella riga "Frequenza prevista dei collegamenti (treni /settimana)" cosa dobbiamo indicare? La programmazione settimanale in valori assoluti o quella prevista per i soli treni aggiuntivi?

R. l'ideale sarebbe che lei  indicasse il numero assoluto e, tra parentesi, "di cui aggiuntivi...", così potremmo avere un quadro più chiaro e completo.

 

6. Numero dei treni e tonnellate trasportate: come si effettua il calcolo

D: Come si calcolano il numero di treni o le tonnellate trasportate nel periodo di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre 2013)?

R: Il calcolo è semplicemente la somma del numero di treni effettuati o del numero di tonnellate trasportate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013. Se il servizio è stato avviato nel corso del 2013, è sufficiente sommare il numero di treni o le tonnellate trasportate dal giorno di avvio del servizio fino al 31 dicembre 2013.

Il nuovo servizio ferroviario per cui si chiede l'incentivo dovrà avere ogni anno treni o tonnellate aggiuntivi rispetto al totale così calcolato.
  

7. Beneficiario del contributo

D:

1) L’obbligo di riversare, da parte delle imprese ferroviarie, il beneficio del contributo previsto, in quale percentuale deve essere garantito? Fino al 50%, tutto o da definire nella domanda ?

2) Il vincolo di presentazione di domande da parte di aziende controllate vale solo per la parte relativa alla navigazione oppure riguarda anche il servizio ferroviario? 

R:

1) L’obbligo di scontare il contributo richiesto dallo schema tariffario applicato ai clienti finali/operatori logistici, deve essere garantito nella sua interezza (100%).

2) Se la domanda è relativa alla compilazione della dichiarazione parametri dimensionali e de minimis (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000), Allegato 9, come previsto nel punto 6.2, è necessario allegarla solo per i servizi di trasporto fluviali/fluviomarittimi, in quanto, come da punto 3.2, solo il contributo alle imprese per i servizi fluviali/fluviomarittimi viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”.

 

8. Servizi aggiuntivi, origine e destinazione

D:

1) La base di calcolo per definire l'incremento dei servizi resta sempre il 2013? Ovvero una volta incrementato il primo anno, basta mantenere uguale questo valore anche negli anni successivi o è necessario un ulteriore incremento per ogni anno successivo?

2) Quando si parla di servizi aggiuntivi è da intendere un nuovo treno dal punto A al punto B?
Oppure per servizio è da intendere la somma dei treni dal punto A al punto B e relativo Ritorno?                                                                                 

R:

1) L’andata e il ritorno di ogni servizio, purché siano effettuati fra gli stessi due punti origine e destinazione e purché la tipologia dei carri utilizzata sia la medesima fra andata e ritorno, sono sempre considerate come un unico servizio.

2) Una coppia di treni (andata e ritorno) viene conteggiata come due treni ai fini del raggiungimento del numero minimo di treni aggiuntivi annui, il contributo è invece commisurato alle tonnellate di merce aggiuntiva trasportata. Il riferimento per tutte le annualità di contribuzione è il 2013.

 

9. Origine e destinazione, triangolazione

D: Come si imposta la domanda nel caso di servizi con triangolazione?

R: Ciascun servizio per il quale può essere presentata domanda di contributo deve essere individuato univocamente da una origine e una destinazione.

Se in una località intermedia vengono scambiati o aggiunti carri, nella domanda è necessario suddividere la relazione in due servizi, ognuno caratterizzato dalla propria origine e destinazione. In ciascun servizio dovranno essere rendicontati solo i carri e le relative tonnellate trasportate fra quelle due O/D.

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ultima modifica 2024-04-03T09:32:55+02:00
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