Mi Muovo Insieme: le agevolazioni a favore di disabili, anziani a basso reddito e altre categorie svantaggiate

La Regione realizza accordi finalizzati all’erogazione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili, anziani a basso reddito e altre categorie svantaggiate.

Le tariffe vengono stabilite, pertanto, sulla base di requisiti soggettivi e di limiti di reddito.

L’abbonamento annuale agevolato Mi Muovo insieme non ha limitazioni di corse ed è valido:

- per la rete urbana della città di residenza

- o per un percorso extraurbano

- oppure per muoversi su entrambi i servizi.

Chi ne ha diritto

  • Famiglie numerose;
  • Disabili e assimilati;
  • Anziani;
  • Rifugiati e richiedenti asilo;
  • Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento;
  • Indigenti senza dimora.

A chi rivolgersi

Sono i Comuni, in collaborazione con le Agenzie per la Mobilità e le Aziende di Trasporto a definire le modalità di concessione dei contributi. Gli enti locali possono anche definire ulteriori riduzioni di prezzo; in quest'ultimo caso, le informazioni al riguardo vengono pubblicate sui loro siti web.


Dettagli su chi ha diritto a "Mi Muovo Insieme"

Famiglie numerose

a) Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 28.000.

Disabili e altre categorie

b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;

c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;

d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;

e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;

f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;

g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all’indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;

h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale - muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità del disturbo;

j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;

l) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;

k) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Altre categorie:

m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;

n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;

Anziani

o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni dal 2018, con ISEE del nucleo non superiore a 15.000.

Rifugiati e richiedenti asilo

p) Richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo; rifugiati; titolari di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 e Titolari di permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art.20 D. Lgs. 286/98.

Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento

q) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime".

Per i beneficiari citati ai precedenti punti p) e q) l’agevolazione deve essere parte di un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in carico da parte degli Enti Locali. Per tali soggetti l’accesso deve avvenire pertanto attraverso i Servizi sociali dei Comuni (o altri soggetti da essi delegati), in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati, che rilasciano specifica certificazione attestante il percorso sociale in atto.
Ogni singolo beneficiario può usufruire delle agevolazioni per un periodo di inserimento sociale massimo pari ad un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

Indigenti senza dimora

r) Persone indigenti senza dimora che necessitano di utilizzare il TPL nell’ambito di un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in carico da parte degli Enti Locali.

Riferimenti normativi

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ultima modifica 2024-03-28T15:04:01+01:00
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